Cass. Civ., sez. III, sent. 9-7-2010, n. 16236
La sentenza della Cassazione sul giornalismo di inchiesta
(ABSTRACT e MASSIME di Fabio Bravo)
ABSTRACT
Due cronisti ed un articolista a seguito di un’inchiesta volta a verificare le modalità con cui venivano effettuate le analisi cliniche dei laboratori, pubblicavano, sul quotidiano “Il Tempo”, tre distinti articoli. Nell’ambito dell’inchiesta, i cronisti avevano versato del thè nei contenitori sterili per le urine, per poi farli sottoporre ad analisi presso diversi laboratori al fine di verificare l’attendibilità dei risultati, omettendo però la reale natura del liquido da esaminare e dichiarando che si trattasse di urina.
I cronisti ottenevano, presso un laboratorio romano, “referti secondo i quali nessun dubbio sussisteva circa la possibilità che il liquido esaminato non fosse urina”. Veniva conseguentemente pubblicata, sul quotidiano, i risultati dell’inchiesta giornalistica.
La società di gestione del laboratorio di analisi cliniche criticata nell’inchiesta adiva in sede civile il Tribunale di Roma la società editrice e il direttore del quotidiano, nonché i tre giornalisti autori degli articoli, deducendo il carattere diffamatorio degli stessi sia per la falsità delle notizie che per il tono dell’articolo, lamentando in particolare che erroneamente il laboratorio di analisi è stato indicato ad esempio di malasanità, al rilievo che i campioni da analizzare erano stati dolosamente ed artatamente presentati come urina.
In primo grado veniva riconosciuto il carattere diffamatorio di uno solo degli articoli contestati, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 51.000,00, oltre Euro 10.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa, con pubblicazione della sentenza su alcuni giornali.
La lite approdava in secondo grado, all’esito del quale la sentenza veniva riformata con il rigetto della domanda, essendo stato negato il carattere diffamatorio degli articoli in questione, riscontrando la veridicità dei fatti narrati, la correttezza dei mezzi adoperati per l’accertamento, l’interesse pubblico alla notizia. La decisione teneva conto, in particolare, dell’oggetto dell’inchiesta, non condividendo “l’assunto dell’appellante secondo il quale i giornalisti avrebbero fraudolentemente predisposto una trappola, al solo fine di fare un scoop giornalistico. Appare infatti evidente che l’intento era esclusivamente quello di verificare il grado di attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio, che certamente risulta gravemente compromessa quando il tè, sostanza di natura vegetale, viene confusa con l’urina, sostanza di natura organica umana”.
Anche la sentenza di appello veniva fatta oggetto di impugnazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, rigettava il ricorso con sentenza della n. 16236/2010, che, per le motivazioni addotte, assume un ruolo di primaria importanza per il giornalismo di inchiesta (o giornalismo investigativo).
La pronuncia de qua è innovativa e di particolare significatività perché affronta in maniera sistematica il giornalismo d’inchiesta: a) dandone una definizione esplicita; b) celebrandone la nobiltà; c) evidenziandone le finalità e il ruolo costituzionale non solo in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero, ma anche in relazione alle garanzie di salvaguardia dell’ordinamento democratico, consentendo ai cittadini (al popolo) di esercitare compiutamente la propria sovranità, nelle forme e nei limiti previsti dalla costituzione; e) stabilendo il rapporto tra diritto di informare e limiti dati dalla tutela, anch’essa di rango istituzionale, della privacy e dell’altrui reputazione; f) fissando i criteri su come debbano essere interpretati, con riferimento al giornalismo di inchiesta, gli elementi posti a fondamento del corretto esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti e valutazione sull’attendibilità della fonte; interesse pubblico della notizia; continenza espositiva).
MASSIME
(1) Il c.d. giornalismo di inchiesta è espressione più alta e nobile dell’attività di informazione, in quanto con tale tipologia di giornalismo maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse. Con il giornalismo di inchiesta l’acquisizione della notizia avviene “autonomamente”, “direttamente” e “attivamente” da parte del professionista e non mediata da “fonti” esterne mediante la ricezione “passiva” di informazioni.
(2) Il giornalismo di inchiesta è espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, di cui all’art. 21 Cost., secondo cui “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”
(3) La rilevanza del giornalismo di inchiesta, oltre che dalla Legge Professionale n. 69 del 1963, art. 2 (dedicato alla deontologia del giornalista nell’ambito dell’Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l’altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l’esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l’8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall’Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che “il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato”.
(4) Per il giornalismo di inchiesta l’applicazione dei limiti previsti dall’ordinamento giuridico con riferimento all’attendibilità della fonte deve avvenire in maniera diversa e meno rigorosa rispetto all’attività di informazione generalmente intesa, rimanendo fermi, invece, i medesimi limiti dell’interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato a correttezza formale dell’esposizione. Infatti, nel giornalismo di inchiesta, viene meno l’esigenza di valutare l’attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell’attingere direttamente l’informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l’altro menzionati nell’ordinamento nella legge professionale n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l’8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall’Ordine nazionale dei giornalisti)
(5) Fare informazione tramite giornalismo di inchiesta, con ricerca diretta delle informazioni senza attingere da altre fonti, non comporta violazione dell’onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l’uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale.
(6) Il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (ai sensi dell’art. 25 della legge n. 675/96; dell’art. 20 del d.lgs. 467/2001; dell’art. 12 del d.lgs. 196/2003).
(7) Il complesso quadro disciplinare che regola l’attività di informazione rende la stessa chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite, pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all’art. 15 Cost.
(8) Il giornalismo di inchiesta ha un posto ed una funzione preminenti nell’ambito di quegli strumenti democratici previsti dall’art. 1, co. 1, Cost. con cui il popolo può esercitare, nelle forme e nei limiti della Costituzione, la sua sovranità, come previsto dall’art. 1, co. 2, Cost.; vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente “sovrano” (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico.
(9) Il legislatore ordinario, con la normativa di settore, ha ricondotto reputazione e “privacy” nell’alveo delle “eccezioni” rispetto al generale principio della tutela dell’informazione; tant’è vero che in proposito, nello stesso Codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali, all’art. 6 si legge testualmente che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul “loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”. Al riguardo deve ricordarsi anche che con Risoluzione dell’assemblea n. 1003 del 1 luglio 1993, relativa all’etica del giornalismo, il Consiglio d’Europa ha, tra l’altro, affermato che “i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l’informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica”.
(10) Non sono diffamatori gli articoli di giornale in cui viene riprodotta un’inchiesta giornalistica ove sia riscontrabile la scriminante del diritto di cronaca, per poter applicare la quale è necessario che sussistano i seguenti requisiti: la verità della notizia riportata; l’interesse che i fatti riportati rivestano per l’opinione pubblica; la correttezza dell’esposizione di tali fatti, secondo il principio della continenza
(11) Nel caso di inchiesta giornalistica in cui il giornalista ricerca ed ottiene direttamente informazioni tramite analisi cliniche di laboratorio e, per verificare l’attendibilità dei risultati, presenta una sostanza di derivazione vegetale da sottoporre ad esame (nel caso di specie “thé”) affermando al contempo che si tratti di sostanza organica umana (nel caso di specie “urina”), fa legittimo esercizio del diritto costituzionalmente garantito di informare il pubblico, senza che possano essergli opposte eccezioni relative al comportamento asseritamente doloso o fraudolento, poiché i giornalisti si sono limitati a far analizzare dei «campioni» di thè, senza artifizi, per poi denunciare, nell’ambito della loro attività professionale di inchiesta (connessa all’insopprimibile e fondamentale diritto all’informazione) il deprecabile risultato delle analisi svolte, attestanti trattarsi di un liquido organico (e non di una bevanda come nella realtà) in virtù di un errore del laboratorio, non provocato quindi dai giornalisti mediante dolo (Nel caso di specie, infatti, sussiste il requisito della veridicità della notizia riportata sul quotidiano, quale presupposto per l’esercizio del diritto di cronaca che scrimina il reato di diffamazione, ove nell’inchiesta i giornalisti, evidenziando l’errore commesso dal laboratorio che ha effettuato le analisi, abbiano agito cercando direttamente le informazioni e si siano limitati a dichiarare i fatti riscontrati).
(12) Quanto al rispetto dei limite della continenza verbale, rientra nel legittimo esercizio del diritto di cronaca definire «scandalosi» e «sconcertanti» i risultati emersi nell’ambito dell’inchiesta giornalistica svolta, finalizzata a correttamente e compiutamente informare la pubblica opinione sul livello di professionalità del laboratorio di analisi, il quale aveva restituito un referto erroneo, scambiando la sostanza vegetale sottoposta ad esame (thé) per una sostanza organica umana (urina). Il linguaggio usato in sede giornalistica per esporre l’inchiesta è stato ritenuto in sede di merito non sconveniente ed oltraggioso ma «in linea» con i fatti narrati.
TESTO INTEGRALE: Read the rest of this entry »
Garante Privacy, Provv. 3-2-2009 (n. 1597566)
Le Iene, inchiesta su acquisto di imbarcazioni e patente nautica
(ABSTRACT di Fabio Bravo)
Il Garante per la protezione dei dati personali rigetta il ricorso proposto nei confronti di R.T.I. (Reti Televisive Italiane Spa) in relazione al servizio di giornalismo investigativo della tramissione televisiva “Le Iene Show” contenente un’intervista ripresa con telecamera nascosta, rilasciata dal ricorrente senza la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un collaboratore de “Le Iene”, che aveva celato la propria identità e qualifica. Il collaboratore aveva avvicinato il ricorrente durante un salone nautico, fingendosi interessato all’acquisto di un’imbarcazione ed aveva contestualmente chiesto informazioni su come ottenere la patente nautica “con modalità il più possibile celeri e semplificate”. La conversazione, ripresa dalle telecamere nascoste, veniva riproposta al ricorrente poco dopo, ma a telecamere accese, da un inviato de “Le Iene”, contestando al medesimo ricorrente la circostanza, da quest’ultimo negata, che “vendesse” imbarcazioni unitamente alla necessaria patente nautica, consentendo all’acquirente di conoscere in anticipo le domande. Sotto il profilo giuridico il ricorrente ha contestato, tra le altre cose, l’illiceità del trattamento dei dati personali, tra cui l’utilizzo della propria immagine, anche con riferimento alla “raccolta” (acquisizione), avvenuta tramite “artifizi” e senza rivelare in anticipo le finalità del trattamento. Il Garante, nel dichiarare infondato il ricorso, ha affermato la liceità del trattamento ribadendo che il trattamento dei dati personali effettuato per fini giornalistici non richiede il previo consenso dell’interessato e che, pur sussistendo l’obbligo di rendere note le finalità della raccolta dei dati e di evitare l’uso di artifici e di pressioni indebite, tale obbligo non si configura qualora ciò renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa. Analizzando il caso di specie, il Garante ha ravvisato la sussistenza di tale presupposto, che deve essere sempre valutato caso per caso. Le modalità della raccolta (intervista ottenuta con telecamera nascosta e celando l’identità dell’intervistatore e le finalità della raccolta; successiva intervista effettuata con contestazione a sorpresa a telecamere accese) e della diffusione dei dati personali (mediante oscuramento del volto, mascheramento ed alterazione della voce, oscuramento delle targhette identificative, riproduzione dei video in bianco e nero per celare i colori dei vestiti e degli ambienti) effettuate nell’ambito del servizio giornalistico sono state considerate proporzionate e realmente giustificate rispetto allo scopo informativo altrimenti non conseguibile. Il Garante perviene a tale conclusione tenendo anche conto della natura non sensibile dei dati raccolti e diffusi, nonché dell’essenzialità dell’informazione e dell‘interesse pubblico a conoscere i fatti esposti.
TESTO INTEGRALE: Read the rest of this entry »
Cass. Pen., SS.UU., sent. 3-5-2001, n. 37140
(Massime di Fabio Bravo)
Quando si verta in tema di responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazioni di terzi, non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca l’aver riportato «alla lettera», nel testo dell’intervista, le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio; tuttavia il giornalista può essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando assuma una posizione imparziale e quando il fatto «in sé» dell’intervista, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti, della materia in discussione e del più generale contesto in cui l’intervista è resa, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà invocare la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Non può ritenersi suscettibile di una generalizzata applicazione in principio secondo cui la pubblicazione di un intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva quest’ultimo dalla responsabilità per il reato di diffamazione qualora non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza, poiché la casistica offre esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l’interesse sociale della notizia, può acquistare un’importanza tale da importare anche la prevalenza sugli altri due nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, come può avvenire quando un personaggio, che occupa una posizione di alto rilievo nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. La notizia in questione, se anche lesiva della reputazione altrui, viene ugualmente scriminata e merita di essere pubblicata perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione.
C. App. Roma, sez. I civ., sent. 23-2-2009, n. 829
(Massime di Fabio Bravo)
Affinché possa ravvisarsi l’esercizio del diritto di cronaca come esimente rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa occorre che sussistano i seguenti requisiti: interesse pubblico alla notizia esposta nell’articolo giornalistico; continenza formale e sostanziale nella esposizione; veridicità dei fatti da verificare tramite corrispondenza di quanto narrato agli episodi realmente avvenuti (Nel caso di specie la diffamazione era stata ipotizzata ai danni di un professionista – individuabile nella lettura dell’articolo giornalistico – denunciato per tentata concussione e successivamente assolto in sede penale).
Ai fini del risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa non occorre che il diffamato venga precisamente e specificamente individuato nominativamente nell’articolo giornalistico, essendo sufficiente che lo stesso possa essere comunque individuato attraverso i vari elementi esposti (tra i quali sono da annoverare: natura e caratteristiche dell’offesa, circostanza esposte nella narrazione giornalistica, riferimenti personali e temporali, nonché ogni altro elemento emergente dall’esposizione giornalistica), purché la loro valutazione complessiva faccia desumere l’inequivoca individuazione del diffamato in termini di ragionevole certezza.